Dazi doganali - Aliquota ridotta - Falsità del certificato - Buona fede dell'importatore - Esclusione.
In tema di dazi doganali, non può essere riconosciuto il legittimo affidamento del debitore, ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario) e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, ove la relazione dell'OLAF, suffragata dalle prove supplementari fornite dall'autorità doganale, accerti che il certificato prodotto allo scopo di fruire dell'aliquota daziaria ridotta è falso.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11631 del 03/05/2019 (Rv. 653673 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1176 – Diligenza nell’adempimento