Cessioni all'esportazione - Trasferimento del "plafond" - Presupposti - Conseguenze.
In tema di cessioni all'esportazione, ai fini del trasferimento del "plafond" di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 maturato dal cedente durante la propria attività alla società affittuaria di un ramo d'azienda, è necessario che ciò sia previsto espressamente nel contratto tra le parti e che il trasferimento concordato venga comunicato, entro trenta giorni, all'Ufficio IVA territorialmente competente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13998 del 23/05/2019 (Rv. 654001 - 01)