Tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione - controversie doganali – Cass. 12095/2019
Contraddittorio preventivo - Principio fondamentale dell'Unione europea - Caratteri e limiti - Rettifica di accertamento definitivo in assenza di preventiva audizione dell'interessato - Ricorso in via amministrativa - Sospensione automatica dell'atto - Esclusione - Contrasto col diritto di difesa - Insussistenza - Fondamento.
In materia doganale, il principio fondamentale dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicché deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l'autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell'interessato, qualora la normativa interna - in particolare i'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 374 del 1990 (nel testo previgente alla novella del 2012) - consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l'atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii all'art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12095 del 08/05/2019 (Rv. 653853 - 01)