"solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Cass. 12110/2019
Conciliazione prevista dall'art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura negoziale - Efficacia novativa - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di contenzioso tributario, la conciliazione prevista dall'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015) costituisce un istituto deflattivo di tipo negoziale postulante la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione e l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo giudicante, sostanziandosi in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione riguardante la congruità dell'importo sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della CTR che, dopo aver negato, sul mero dato formale della decorrenza dei sessanta giorni, efficacia alla proposta di conciliazione giudiziale, l'aveva comunque ritenuta ritualmente acquisita al giudizio ed idonea alla sua definizione, decidendo in conformità alle determinazioni delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12110 del 08/05/2019 (Rv. 653947 - 01)