Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi fondiari - reddito dei fabbricati – Cass. 12332/2019
Reddito fondiario derivante da locazione - Artt. 23 e 34 d.P.R. n. 917 del 1986 - Inclusione nella base imponibile - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della l. n. 431 del 1988 - è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ascritto alla formazione del reddito anche i canoni non riscossi dal comproprietario dell'immobile in quanto usurpati dall'altro comproprietario).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12332 del 09/05/2019 (Rv. 653858 - 01)