Somme rivenienti dalla riscossione dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Confluenza in conti correnti delle cd. società-veicolo - Ritenute d'acconto sugli interessi maturati - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al rimborso - Condizioni.
In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13162 del 16/05/2019 (Rv. 653737 - 01)