Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Cass. 12936/2019
Illeciti tributari - "Abolitio criminis" - Condizioni - Conseguenze - Dichiarazione ai fini ICI - Art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Variazioni cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Onere di denuncia per il contribuente - Omissione - Rilevanza.
In tema di illeciti tributari, si determina la "abolitio criminis" solo quando un'imposta venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse, mentre, qualora la legge istitutiva di un tributo (ovvero di un adempimento fiscale) venga abrogata a decorrere da una certa data, permanendo l'obbligo a carico del contribuente per il periodo antecedente, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono la fattispecie impositiva. Ne consegue che l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - il quale ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall'anno 2007, facendo salvo l'obbligo di denuncia delle variazioni non conoscibili per via officiosa dal comune - continua a regolare i rapporti sorti sotto la sua vigenza, sanzionando le condotte concernenti l'omissione ed il ritardo nei pagamenti delle imposte, secondo i termini e le scadenze previste dalle norme in vigore al "tempus commissi delicti".
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12936 del 15/05/2019 (Rv. 653993 - 01)