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Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Cass. 12902/2019

Reddito d'impresa - Agevolazione ex art. 4, comma 1, l. n. 383 del 2001 - Natura - Beneficio "a fruizione automatica" - Conseguenze - Condizione risolutiva - Decadenza automatica - Necessità di provvedimento espresso - Esclusione.

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito .

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In tema di reddito di impresa, l'agevolazione fìscale prevista dall'art. 4, comma 1, della l. n. 383 del 2001 costituisce un beneficio "a fruizione automatica", per il cui godimento non è richiesto alcun provvedimento abilitativo dell'Amministrazione, neanche tacito; ne consegue che, correlativamente, il verificarsi della condizione risolutiva determina l'automatica decadenza dal beneficio stesso, senza necessità revoca espressa da parte dell'Ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12902 del 15/05/2019 (Rv. 653990 - 01)

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