Imposta di successione e donazione - Trasferimento in favore di collaterale di quote di società - Esenzione ex art 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento.
L'esenzione dall'imposta di donazione e successione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l'espressione "discendente" solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza- discendenza in linea retta di primo grado (padre-figlio), di secondo grado (nonno-nipote) o di gradi ulteriori (nonno-pronipote) ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31333 del 29/11/2019 (Rv. 655945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0074, Cod_Civ_art_0075