Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)- riscossione coattiva - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31090 del 28/11/2019 (Rv. 656085 - 01)
Espropriazione forzata in genere – pignoramento - Esecuzione forzata tributaria - Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario - Distinzione - Notificazione della cartella di pagamento o di atti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria - Necessità - Conseguenze.
In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31090 del 28/11/2019 (Rv. 656085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617