Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30904 del 27/11/2019 (Rv. 656020 - 01)
Accise - Circolazione prodotti in regime sospensivo destinati all'esportazione - Momento della sua conclusione - Irregolarità dello svincolo di prodotti sottoposti ad accisa - Mancata comunicazione aN'autorità doganale del cambio di destinazione - Immissione in consumo ex art. 2, comma 2, TUA - Equiparabilità - Fattispecie.
La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità con le modalità rispettivamente previste dai commi 7 e 12 dell'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1995 e lo svincolo irregolare dei detti prodotti dal regime sospensivo, qual è la mancata comunicazione mediante sistema automatizzato all'autorità doganale competente dello Stato membro di spedizione, da parte del depositario autorizzato mittente del cambiamento di destinazione, si considera immissione in consumo ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del citato d.lgs. (Nella specie, l'irregolarità dello svincolo è stata ravvisata nel mancato rispetto della procedura per il cambiamento di destinazione delle spedizioni di gasolio destinato al bunkeraggio, con conseguente mancata dimostrazione della conclusione dell'operazione di esportazione e responsabilità, in solido, della società depositaria).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30904 del 27/11/2019 (Rv. 656020 - 01)