Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30373 del 21/11/2019 (Rv. 655934 - 01)
Aiuti di Stato - Compatibilità con mercato interno - Calamità naturali - Attività di impresa - Nozione - Esclusione - Libere professioni e notai - Equiparazione - Limiti di ammissibilità del beneficio - Onere prova.
In considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica - consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30373 del 21/11/2019 (Rv. 655934 - 01)