Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30347 del 21/11/2019 (Rv. 656235 - 02)
Ires - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia da l. n. 459 del 1992 - Trattamento fiscale sulla base della misura della partecipazione della società controllante nel capitale della società controllata - Violazione del principio di non discriminazione e irragionevolezza - Esclusione - Ragioni.
In tema di doppia imposizione internazionale, il trattamento fiscale differenziato previsto dall'art. 24, capoverso b), della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992), in ragione della misura della partecipazione della società-madre al capitale della società- figlia (pari ad almeno il 25 per cento), in virtù del quale i dividendi corrisposti da quest'ultima sono esclusi dalla base imponibile del reddito della prima, non è in sé irragionevole né viola il principio di non discriminazione, in quanto, secondo la giurisprudenza eurounitaria, il dato ”quantitativo” della misura del capitale sociale assume rilevanza ”qualitativa” e funzione significativa perché consente di distinguere tra partecipazioni che ammettono l'esercizio di una sicura influenza sulle decisioni di una società e la determinazione delle attività e partecipazioni acquisite al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza l'intento di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa (Corte Giustizia, Baudinet, ord. 4/2/2016, C-194/15, punto 25; Corte Giustizia, sent. Bouanich, 13 marzo 2014, C-375/12, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30347 del 21/11/2019 (Rv. 656235 - 02)