Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30151 del 20/11/2019 (Rv. 655928 - 01)
Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Termini ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 - Opponibilità in compensazione crediti - Sussistenza - Opposizione alla maggior pretesa deN'amministrazione - Ammissibilità - Richiesta di rimborso - Ammissibilità entro il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso - Esclusione in caso di superamento del termine - Fondamento.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. In caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, atteso che il principio della deducibilità, anche in giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30151 del 20/11/2019 (Rv. 655928 - 01)