Motivazione "per relationem" ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 - Allegazione di tutti gli atti richiamati - Necessità - Limiti.
In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29968 del 19/11/2019 (Rv. 655917 - 01)