Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29980 del 19/11/2019 (Rv. 655922 - 01)
Accise sull'energia elettrica - Soggetto obbligato - Fornitore - Azione di rimborso nei confronti dell'erario - Legittimazione del fornitore - Consumatore finale - Azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore - Azione diretta verso il fornitore - Eccezionale legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso all'erario - Limiti - Impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione di ripetizione di indebito - Contenuto.
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29980 del 19/11/2019 (Rv. 655922 - 01)