Impugnazione di due distinti provvedimenti impositivi emessi nei confronti degli stessi soggetti - Litispendenza - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, deve escludersi la litispendenza tra due procedimenti se in essi il "petitutm" immediato è costituito da due distinti provvedimenti impositivi, ancorché emessi a carico degli stessi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, poiché tale istituto presuppone identità di "petitum", che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29631 del 14/11/2019 (Rv. 655741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295