Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2145 del 30/01/2020 (Rv. 656788 - 01)
Cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali - Cespiti non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni - Art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006 - Interpretazione - Acquisto effettuato nel 2006 prima del 4 luglio e rivendita eseguita nello stesso anno ma successivamente a tale data - Rettifica della detrazione - Disciplina - Fondamento.
In tema di IVA applicabile alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la disciplina transitoria prevista dall'art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, va interpretata nel senso che, relativamente ai cespiti acquistati nel corso del 2006, per i quali sia stata operata la detrazione in base alla normativa previgente al 4 luglio di quell'anno, e rivenduti sempre nel corso del 2006 ma successivamente a tale data, non si applicano le norme sulla rettifica della detrazione di cui all'art. 19 bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, ma le regole di determinazione della detrazione previste dall'art. 19, comma 5, del medesimo d.P.R., nella formulazione applicabile "ratione temporis", secondo le quali la detrazione operata nel corso dell'anno deve considerarsi provvisoria, determinandosi l'ammontare dell'imposta detraibile solo alla fine del periodo d'imposta sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2145 del 30/01/2020 (Rv. 656788 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA