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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01)

Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso -Legittimazione passiva - Direttore o organi periferici dell'Agenzia - Configurabilità in via alternativa o concorrente.

In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

TRIBUTI

"SOLVE ET REPETE"

CONTENZIOSO TRIBUTARIO