Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1967 del 29/01/2020 (Rv. 656749 - 01)
Dividendi distribuiti a società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento a imposizione in Spagna e aliquota allo zero per cento - Requisito dell'assenza di presupposti di applicabilità della direttiva madre-figlia 90/435/CEE - Ritenute applicabili da Stato italiano sugli stessi sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 540/2009 - Entità - Dividendi precedenti al 1° gennaio 2008 - Estensione - Applicabilità dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e della Convenzione Italia-Spagna - Esclusione - Fondamento.
In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti ad una società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento all'imposizione in Spagna, ma con aliquota dello 0 %, in caso di insussistenza dei presupposti per l'applicazione della direttiva madre-figlia 90/435/CEE, deve applicarsi, in base alla sentenza della Corte di Giustizia n. 540 del 2009, la ritenuta dell'1,65 %, e non quella del 27% relativa all'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, né la ritenuta del 15% relativa alla Convenzione Italia-Spagna, di cui agli artt. 10 e 22 della l. n. 663 del 1980, anche per i dividendi maturati prima del 1° gennaio 2008, prevalendo il diritto dei Trattati anche sulle convenzioni tra Stati sulla doppia imposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1967 del 29/01/2020 (Rv. 656749 - 01)
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE