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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa -determinazione del reddito - sopravvenienze attive - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1508 del 2

Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi - Nozione - Riferimento ad eventi gestionali imprevedibili -Esclusione - Assoggettamento ad imposizione - Riferimento all'esercizio di iscrizione della posta in bilancio - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'assoggettamento a tassazione di una sopravvenienza attiva generata dall'insussistenza di passività esposta per errore in precedente esercizio).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1508 del 23/01/2020 (Rv. 656612 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

REDDITI DI IMPRESA