Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - presunzioni di cessione e di acquisti - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1500 del 23/01/2020 (Rv. 656675 - 01)
Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Violazione - Conseguenze - Presunzione di cessione - Definizione della sanzione ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 -Operatività della presunzione - Fondamento - Estensione alle imposte dirette - Sussistenza -Prova contraria - Limiti - Fattispecie.
In tema d'IVA, in mancanza della denunzia di variazione ex art. 35 del d.P.R, n. 633 del 1972, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, sicché la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.P.R, n. 633 del 1972, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente denunziato, anche in presenza della definizione della sanzione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, che riguarda il solo profilo formale dell'omessa denuncia. Avverso tale presunzione, applicabile anche alle imposte dirette in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, il contribuente è ammesso alla prova contraria, nei limiti dell'oggetto e dei mezzi di prova prefigurati dalla predetta disposizione, trattandosi di presunzione legale relativa, annoverabile tra quelle miste. (Nella specie, benché fosse stato trovato un rilevante numero di animali in locali destinati all'attività di impresa, ma non denunciati, il titolare dell'attività di allevamento e commercio di bovini si era limitato a rilevare la natura meramente formale della violazione, senza fornire alcuna prova contraria).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1500 del 23/01/2020 (Rv. 656675 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
INCOMPLETEZZA