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Tributi erariali diretti - (tributi posteriori alla riforma del 1972) - versamenti del socio alla società – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1475 del 23/01/2020 (Rv. 656542 - 01)

Presunzione legale di onerosità -Applicabilità - Limiti - Socio persona fisica non imprenditore - Esclusione - Socio imprenditore in forma individuale o collettiva - Applicabilità - Conseguenze - Mancato superamento della presunzione legale - Effetti - Interessi attivi - Concorso alla formazione del reddito d'impresa -Configurabilità.

In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società, prevista dall'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa natura di persona solo "fisica" dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione, in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare diversamente situazioni economiche identiche. Ne consegue che, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa (individuale o collettiva), come espressamente previsto dall'art. 45 del d.P.R. n. 917 cit. e confermato dall'art. 95, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d'impresa "da qualsiasi fonte provenga" (numerazione delle norme anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003).

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1475 del 23/01/2020 (Rv. 656542 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

VERSAMENTI DEL SOCIO ALLA SOCIETÀ