Tributi (in generale) - norme tributarie – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1317 del 22/01/2020 (Rv. 656611 - 01)
Interpello preventivo -Differenze da quello ordinario - Termine di proposizione - Dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Termine per la pronuncia dell'Ufficio - Irrilevanza - Conseguente.
L'interpello preventivo ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nella versione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere il comportamento oggetto dell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficio per rispondere. In caso di mancata proposizione in tempo utile per l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, infatti, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva della situazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1317 del 22/01/2020 (Rv. 656611 - 01)
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