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Tributi (in generale) - decadenza - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1291 del 22/01/2020 (Rv. 656743 - 01)

Eccezione di decadenza dalla potestà impositiva per mancato rispetto del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1972 - Conseguente onere di allegazione e dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria - Prospettazione, da parte del contribuente appellante, dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del termine raddoppiato sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle prospettate nel ricorso introduttivo - Domanda nuova - Esclusione.

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento -procedimento di appello - In genere.

In tema di decadenza dalla potestà impositiva, in presenza di un'eccezione del contribuente di decadenza per il mancato rispetto del termine per l'esercizio della potestà impositiva previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare di avere rispettato tale termine ovvero di allegare e dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di un diverso termine decandenziale, di guisa che la prospettazione, da parte dello stesso contribuente in sede di appello, dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del termine raddoppiato di accertamento sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle prospettate nel ricorso introduttivo non costituisce un ampliamento del "thema decidendum" cristallizzatosi sulla base delle contestazioni inizialmente mosse all'atto impositivo - e, quindi, una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - ma si risolve nell'illustrazione delle tesi giuridiche e dei fatti che le sostengono già rientranti nell'ambito delle questioni devolute al sindacato del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1291 del 22/01/2020 (Rv. 656743 - 01)

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