Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1210 del 21/01/2020 (Rv. 656609 - 01)
Imposte sui redditi - Convenzione Italia ed Emirati arabi - Tassazione dei proventi delle “professioni indipendenti” e delle remunerazioni delle “funzioni pubbliche” - Differenze - Nozione di “funzione pubblica” - Tassabilità in Italia - Condizioni - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, la Convenzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti del 22 maggio 1995 per evitare le doppie imposizioni (ratificata con l. n. 309 del 1997) prevede che i proventi delle professioni indipendenti debbano essere tassati nello Stato di residenza del contribuente, salvo che essi costituiscano remunerazioni per servizi resi ad uno Stato contraente o ad una suddivisione politica o amministrativa o a un ente locale, intendendosi con tale espressione non soltanto le attività inerenti all'esercizio delle funzioni pubbliche tipiche afferenti il Governo dello Stato, ma in genere qualunque servizio chiesto dal Governo per profili di interesse generale. In tal caso, tali emolumenti possono essere comunque inclusi nella base imponibile, ex art. 23 della Convenzione, a condizione che sia riconosciuta una detrazione pari all'imposta versata nello Stato estero, purché non vi sia una disposizione della medesima che espressamente stabilisca diversamente. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tassabili in Italia i proventi erogati dall'Emirato del Dubai per attività di consulenza e promozione, nel paese estero, della disciplina sportiva della resistenza equestre, sebbene l'art. 19 della Convenzione espressamente escludesse la possibilità di tassazione in Italia di remunerazioni di funzioni pubbliche).
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1210 del 21/01/2020 (Rv. 656609 - 01)
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE