Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - pagamento dell'imposta accertata - rimborsi Irap - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1237 del 21/01/2020 (Rv. 656670
Cessione credito tributario - Presupposto di efficacia - Notifica a ente impositore e concessionario - Necessità - Omessa notifica - Conseguenze.
In tema di IRAP, costituisce presupposto di efficacia della cessione dei crediti richiesti a rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997, l'avvenuta notifica non soltanto all'Ufficio dell'agenzia delle entrate o al centro di servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, ma anche al Concessionario del Servizio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data della cessazione del credito, derivandone altrimenti l'inefficacia relativa dell'atto di cessione dei crediti e, dunque, l'inopponibilità della cessione all'Amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1237 del 21/01/2020 (Rv. 656670 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1264
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE