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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 559 del 15/01/2020 (Rv. 656736 - 01)

Operazioni su derivati - Deducibilità degli accantonamenti per la copertura del relativo rischio - Art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Oneri della società contribuente - Contenuto - Finalità del contratto di “interest rate swap” - Attività d'impresa - Inerenza - Sussistenza - Fondamento.

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 559 del 15/01/2020 (Rv. 656736 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.)

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