Trasporto marittimo - Regime di esenzione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di IVA, i servizi di trasporto marittimo sono esenti ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente) purché siano mezzi pubblici ed urbani; tuttavia, qualora siano effettuati unitamente ad altre prestazioni (nella specie turistiche), occorre valutare la complessiva attività svolta, lo scopo e l'interesse economico sottostante al contratto stipulato, di talché, ove si accerti che detti servizi costituiscono il mezzo per assicurare l'effettiva finalità economica perseguita, devono considerarsi prestazioni accessorie, con conseguente assoggettamento ad imposta in applicazione della medesima disciplina tributaria prevista per la prestazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 419 del 14/01/2020 (Rv. 656548 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
OGGETTO