Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020 (Rv. 656784 - 01)
Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso sostanziale - Configurabilità - Condono fiscale - Effetti - Preclusione del rimborso - Rilevabilità d'ufficio e deducibilità in appello - Sussistenza - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020 (Rv. 656784 - 01)
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
CONDONO FISCALE