Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - esenzioni ed agevolazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n
Diritti doganali - Esenzione - “Navi in partenza” ex art_ 254, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 - Nozione - Situazione oggettivamente accertabile - Criteri di accertamento - Effettiva partenza - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di diritti doganali, la nozione di "navi in partenza dai porti dello Stato" di cui all'art_ 254, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, postula una situazione oggettivamente accertabile, che compete al giudice di merito con valutazione in concreto da operare "ex ante", non limitata all'attitudine tecnico-fisica di salpare le ancore immediatamente ma che include l'assenza di vincoli - a eccezione di quelli derivanti dall'ordinaria disciplina amministrativa di settore - tali da precludere alla nave di partire in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza che assuma invece rilievo l'effettiva partenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che potesse considerarsi "in partenza" una nave sottoposta a sequestro conservativo, per la quale le 20 forniture di gasolio per propulsione assolvevano una funzione conservativa del buon funzionamento della nave e del mantenimento dell'equipaggio in vista di una futura, ma imprevedibile, partenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5482 del 28/02/2020 (Rv. 657362 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI
TRIBUTI DOGANALI
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI