Tributi erariali diretti - in genere (tributi posteriori alla riforma del 1972) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5494 del 28/02/2020 (Rv. 657365 - 01)
Fondo integrativo Enel - Rendimento frutto di investimento - Intero Patrimonio Enel - Esclusione - Fondamento - Onere della prova a carico del contribuente - Conteggio Enel - Insufficienza - Ragioni.
In tema di fondi integrativi Enel, il rendimento corrispondente alla redditività sul mercato dell'intero patrimonio Enel non costituisce rendimento netto "ottenuto", soggetto alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art_ 6, l. n. 482 del 1985, in quanto tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato; peraltro, è onere del contribuente, che impugni un'istanza di rimborso, provare quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall'Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5494 del 28/02/2020 (Rv. 657365 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI
TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972