Istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per il resto - Esclusione - Fondamento - Necessità di interpretare - Sussistenza - Ragioni.
In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza non implica necessariamente il rigetto della parte non espressamente accolta, poiché il "silenzio rifiuto parziale", a differenza del "silenzio rifiuto totale", presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), sicché il provvedimento di accoglimento parziale deve necessariamente essere oggetto di interpretazione, ben potendo avere, per la parte non espressamente contemplata, tanto natura reiettiva, quanto interlocutoria (come, ad esempio, nell'ipotesi di carenza documentale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5338 del 27/02/2020 (Rv. 657358 - 01)
TRIBUTI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO