Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5339 del 27/02/2020 (Rv. 657341 - 01)
Iva - Operazioni inesistenti - Conoscenza o conoscibilità, da parte del soggetto passivo, della evasione di imposta sul valore aggiunto derivante dalla cessione - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni.
In tema di detrazione dell'IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14), può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art_ 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5339 del 27/02/2020 (Rv. 657341 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE