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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ord

Processo tributario - Imputazioni in sede penale - Vincolo per il giudice tributario - Esclusione - Prove raccolte in altri procedimenti - Utilizzabilità - Limite del giuramento e della prova testimoniale - Esclusione - Ragioni.

Nel processo tributario, il giudice non è vincolato dalle imputazioni formulate in sede penale, essendo tenuto a vagliare per proprio conto se le prove raccolte nel giudizio penale e riportate nel processo verbale di constatazione siano idonee a fondare il proprio convincimento in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che costituisca un limite il disposto di cui all'art_ 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento e la prova testimoniale, in quanto valevole per la sola diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili come elementi di prova in quanto aventi natura di mere informazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4982 del 25/02/2020 (Rv. 657373 - 01)

TRIBUTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PROCEDIMENTO