Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4848 del 24/02/2020 (Rv. 657371 - 01)
Attività di ricerca e sviluppo - Spese sostenute - Credito di imposta - Priorità temporale introdotta con l. n. 185 del 2008 - Questione di illegittimità costituzionale - Inammissibilità - Fondamento - Sentenza n. 149 del 2017 - Abolizione della aspettativa del credito - Insussistenza - Facoltà del legislatore di modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti giuridici - Condizioni - Conseguenze.
In tema di crediti di imposta relativi a spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in relazione all'art_ 3 Cost, dell'art_ 29, comma 2, lett. a), d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009 - il quale ha previsto l'applicazione retroattiva della procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio della priorità temporale - potendo il legislatore modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti giuridici a condizione che, come statuito dalla, per identica questione, con sentenza n. 149 del 2017, ciò trovi giustificazione in principi, diritti e beni di rilievo costituzionale e rispetti il principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella specie non violato, non essendo stata pregiudicata in senso assoluto l'aspettativa del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4848 del 24/02/2020 (Rv. 657371 - 01)
TRIBUTI
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
AGEVOLAZIONI VARIE