Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - costi di acquisizione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza
Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Sussistenza - Estensione a rapporti antecedenti al d.l. n. 16 del 2012, ma non esauriti - Ammissibilità.
In tema di imposte sui redditi, l'art_ 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art_ 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, consente all'acquirente, anche quando consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, di dedurre i costi di beni e servizi non utilizzati direttamente "al fine di commettere il reato", ma per essere commercializzati, a meno che non contrastino coi principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, si applica, ai sensi dell'art_ 8, comma 3, d.l. cit. anche ad atti, fatti o attività posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4645 del 21/02/2020 (Rv. 657347 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
REDDITI DI IMPRESA