Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7325 del 17/03/2020 (Rv. 657456 - 01)
Istanza di rimborso proposta dal cedente o dal prestatore del servizio - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di IVA, il cedente del bene o il prestatore del servizio è legittimato a pretendere il rimborso per la somma versata in relazione ad imposta indebitamente fatturata solo se sia completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali da parte dell'Erario. Invero, dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, ma tale autonomia presuppone che rimanga salvo il principio della neutralità dell'IVA, il quale postula l'esclusione, in concreto, dell'eventualità di una perdita di gettito tributario. (Nella specie, la Corte, con riguardo ad operazioni ritenute inesistenti, ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di rimborso, avanzata dalla società venditrice, per somme detratte dalle società acquirenti, in quanto mancava la prova dell'effettivo riversamento dell'imposta da parte di queste all'esito di procedimenti di conciliazione giudiziale con il Fisco).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7325 del 17/03/2020 (Rv. 657456 - 01)