Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - olii vegetali e minerali - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7279 del 16/03/2020 (Rv. 657547 - 01)
Accise su oli lubrificanti - Domanda di rimborso - Obbligo di comunicazione all'Ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi - Ambito applicativo - A pena di inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sopravvenuta previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 - Abrogazione - Esclusione - Fondamento - Conformità a diritto Unione Europea.
In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990, e rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, non opera indiscriminatamente, ma soltanto quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa. Tale obbligo, peraltro, non è stato implicitamente abrogato dal sopravvenuto art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, che impone la proposizione dell'istanza entro i due anni dal pagamento, trattandosi di disposizione meramente integrativa della precedente, siccome funzionale all'esigenza di rendere edotta l'Agenzia delle entrate della presentazione di domande di rimborso, in relazione a possibili effetti sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, né si pone in contrasto col diritto unionale, come statuito da Corte di giustizia, 9 febbraio 1999, in causa C-343/96.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7279 del 16/03/2020 (Rv. 657547 - 01)