Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6793 del 11/03/2020 (Rv. 657539 - 01)
Iva - Insorgenza del diritto alla detrazione - Cessione di beni e prestazione di servizi - Differenze - Fattispecie.
Il diritto alla detrazione dell'Iva sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e dunque alla data in cui la fattura deve essere emessa, la quale coincide, ai sensi dell'art. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella formula vigente "ratione temporis", con il "momento di effettuazione dell'operazione", identificantesi, quanto alla cessione di beni, con la data di stipulazione del contratto, se avente ad oggetto beni immobili, e con quella di consegna o spedizione, se avente ad oggetto beni mobili, indipendentemente dall'avvenuto pagamento del prezzo, e, quanto alle prestazioni di servizi, di regola col momento del pagamento del corrispettivo oppure con la data di emissione della fattura (anche in acconto), quando questa avvenga in via anticipata rispetto alla data prevista per il suo pagamento. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva negato ogni diritto alla detrazione sul presupposto che le fatture relative a prestazioni di servizi non fossero state interamente pagate nell'anno di emissione, senza accertare se l'Ufficio, il quale aveva contestato una sovrafatturazione per operazioni inesistenti, avesse dimostrato che effettivamente le prestazioni non erano state rese o che la cedente non fosse tenuta a renderle sulla base dei contratti stipulati).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6793 del 11/03/2020 (Rv. 657539 - 01)