Accertamento parziale - Dopo una verifica generale - Legittimità - Fondamento.
In materia di IVA, l'accertamento parziale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicché, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 311 del 2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6243 del 05/03/2020 (Rv. 657384 - 01)