Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6015 del 04/03/2020 (
Spese per formazione tecnica e ricerca di personale - Attivo patrimoniale - Iscrizione - Principio contabile (e OIC) n. 24 - Deducibilità "pro quota" - Condizioni - Art. 108, comma 3, T.U.I.R. - Spese pluriperiodali residuali - Applicabilità - Quote costanti - Principio di competenza - Configurabilità.
In tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell'attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 (analogo al successivo OIC n. 24) stante l'alto grado di aleatorietà di tali costi, l'art. 108 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l'ammortamento civilistico.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6015 del 04/03/2020 (Rv. 657406 - 01)