Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5638 del 02/03/2020 (Rv. 657396 - 01)
Locazione di immobili a condizioni concordate - Art. 2 della l. n. 431 del 1998 - Aliquote ICI ridotte - Locazione di immobili realizzati in attuazione del piano straordinario di cui all'art. 18 del d.l. n. 152 del 1991 - Estensibilità dell'agevolazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ICI agevolata, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 431 del 1998, secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non è applicabile agli alloggi edificati e concessi in locazione in attuazione del piano straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, giacché il predetto regime fiscale di favore - avente natura derogatoria ed eccezionale - è insuscettibile di interpretazione estensiva, per difetto di identità di "ratio" e per diversità degli scopi perseguiti dalle previsioni contrattuali, finalizzati alla riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte e, rispettivamente, ad incentivare la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per contrastare la criminalità organizzata. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'agevolazione relativamente ad immobili destinati a locazione in favore delle forze dell'ordine ma che, esaurite le graduatorie ed in forza di un accordo tra Comune e Amministrazione coinvolta, erano stati poi locati col medesimo canone agevolato a persone ad esse estranee).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5638 del 02/03/2020 (Rv. 657396 - 01)