Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5644 del 02/03/2020 (Rv. 657403 - 01)
Elusione fiscale - Costruzioni di puro artificio - Raccomandazione n. 2012/772/UE - Rilevanza - Modalità di valutazione - Sostanza economica dell'operazione - Rilevanza - Conseguenze - Prova - Contenuto - Fattispecie.
In tema di elusione fiscale, poiché le costruzioni di puro artificio vanno parametrate alla loro "sostanza economica", conformemente alla raccomandazione n. 2012/772/UE, finalizzata a perseguire le pianificazioni fiscali aggressive, va escluso il carattere elusivo di un'operazione caratterizzata dalla compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, le quali non sono necessariamente identificabili in una redditività immediata dell'atto posto in essere, ma possono consistere anche in esigenze di natura organizzativa implicanti un miglioramento strutturale e funzionale del contribuente; ne consegue che la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione ed alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato. (Fattispecie relativa ad acquisti di partecipazioni di società infragruppo in cui la controllata aveva distribuito dividendi generando un credito d'imposta in favore della controllante-acquirente, la quale aveva iscritto in bilancio le partecipazioni al valore di costo anziché la valore del patrimonio residuo, senza spiegare se la transazione, in tutte le sue fasi, fosse giustificata da ragioni extra fiscali, anche di natura organizzativa, o di mero risparmio d'imposta).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5644 del 02/03/2020 (Rv. 657403 - 01)