Requisito motivazionale - Contenuto minimo necessario.
Il tema di accertamento tributario, il requisito motivazionale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5645 del 02/03/2020 (Rv. 657404 - 02)