Vincolo di destinazione - Presupposto impositivo - Esclusione - Imposta di donazione, registro e ipocatastale - Effettività del trasferimento di ricchezza - Necessità -Fattispecie.
In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di "trust" cd. autodichiarato, ove disponente e "trustee" coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8082 del 23/04/2020 (Rv. 657589 - 01)