Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7661 del 02/04/2020 (Rv. 657540 - 01)
Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di rimborso d’imposta proposta dal contribuente - Eccezione di preclusione - Proponibilità per la prima volta in appello dall’Amministrazione finanziaria -Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può eccepire per la prima volta anche in appello l'adesione del contribuente al condono ex art. 16 l. n. 289 del 2002, con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle somme già versate ed effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione a opera della parte interessata a farla valere. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso il diritto al rimborso chiesto in dichiarazione da una fondazione bancaria in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per effetto della definizione della lite fiscale avente a oggetto l'avviso di accertamento in rettifica col quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IRPEG).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7661 del 02/04/2020 (Rv. 657540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345