Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - accantonamenti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sent
Accantonamenti di utili per un determinato esercizio - Inclusione nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio - Omessa inclusione - Conseguenze - Recupero a tassazione - Modalità.
In tema di imposte sui redditi, gli accantonamenti di utili che l'imprenditore effettui, in un determinato esercizio, per il pagamento di imposte non deducibili, ovvero, in caso di precedente ”condono”, in difetto delle condizioni o senza gli adempimenti contemplati dall'art. 4 del d.l. n. 660 del 1973, conv. in l. n. 823 del 1973, vanno inclusi nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio e, in mancanza, sono suscettibili di "ripresa”, con avviso in rettifica della dichiarazione medesima. Il recupero a tassazione, pertanto, non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione inerente ad esercizio posteriore, nel quale vi sia stato prelevamento in tutto od in parte dalla riserva, atteso che tale prelevamento non esprime un reddito del nuovo periodo d'imposta, ma il mero impiego di un reddito pregresso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10122 del 28/05/2020 (Rv. 657771 - 01)