Rimborso spese trasferta ex art. 51, comma 5, t.u.i.r. - Modalità - Rimborso analitico e forfetario - Conseguenze.
In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8489 del 06/05/2020 (Rv. 657623 - 01)