Accise sull'energia elettrica - Eccedenza - Rimborso - Cass. n. 11813/2020
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Accise sull'energia elettrica - Eccedenza - Rimborso - Riporto del credito ad annualità successive - Decadenza - Condizioni.
In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 11813 del 18/06/2020 (Rv. 657983 - 01)